Nezapomente do Prahy = Per non dimenticare Praga
  


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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE

Corte di Cassazione - VI sez. penale, sent. n. 38099 del 28 settembre 2009
La trascrizione della donazione salva il bene pignorato
La Corte d`Appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di un uomo dichiarato colpevole del reato di cui all`art. 388/3° c.p., in quanto a seguito della notifica, in data 13/10/2001, dell`atto di pignoramento immobiliare di un locale di sua proprietà, aveva donato detto bene al figlio con atto notarile del 19/10/2001.
Il Giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello dell`imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell`atto di donazione dell`immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
La Corte di Cassazione nell`accogliere il ricorso dell`imputato osserva come l`atto di pignoramento immobiliare risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere però trascritto; l`atto di donazione è successivo e risulta invece essere stato trascritto tempestivamente.
                                CONCLUSIONI:
"la trascrizione assume un`importanza determinante per dare vita al vincolo d`indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell`esecuzione. Proprio perché l`essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d`indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l`effetto che il pignoramento, anche tra debitore e creditore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione... (...)".
"La condotta ascritta all`imputato non può, d`altra parte, inquadrarsi neppure nel primo comma dell`art. 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all`adempimento degli obblighi nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi anche rientrare il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce titolo di forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del pervenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico


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