Istanbul
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE

 Cassazione, sentenza 13 gennaio 2010, n. 391, sez. I civile
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - " Scientia decoctionis " - Desumibilità dalla pubblicazione di una pluralità di protesti - Rilevanza - Presunzione semplice - Configurabilità - Effetti - Traslazione dell`onere della prova sul terzo acquirente - Limiti.

In materia di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari (e, più in generale, di titoli di credito), in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d`impresa, potendo cagionare all`imprenditore la perdita del credito commerciale, s`inseriscono nel novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della " scientia decoctionis " da parte del terzo acquirente, sebbene si tratti di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta e puntuale da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Pertanto, l`avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può costituire presunzione tale da esimere il curatore dall`onere della prova che gli stessi fossero concretamente noti al convenuto in revocatoria, su quest`ultimo risultando, in tal caso, traslato l`onere di dimostrare il contrario e senza che, tuttavia, ciò esima il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello "status" professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 n. 267 art. 67; Cod. Civ. artt. 2697, 2727 e 2729.
Massime precedenti Conformi: n. 4277 del 1998, n. 10209 del 2009.


















  


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