Cassazione, sentenza 25 marzo 2009, n. 7212, sez. I civile Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Tratta - Illegittimo protesto - Azione di risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Pubblicazione del bollettino dei protesti. Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - In genere - Illegittimo protesto di titolo di credito (cambiale - Tratta) - Domanda di risarcimento - Decorrenza della prescrizione - Pubblicazione del bollettino dei protesti. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittimo protesto di un titolo di credito (nella specie, cambiale-tratta) decorre dalla data dell`avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti, al quale è fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità notizia; tale data coincide infatti con il momento in cui il danno si manifesta all`esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2043 e 2935. Massime precedenti Vedi: n. 9927 del 2000.
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