Cassazione, sentenza 9 ottobre 2009, n. 21481, sez. I civile Azienda - Cessione di azienda - Trasferimento dei beni d`azienda - Valutazione del complesso degli elementi trasferiti - Organizzazione dei beni oggetto di trasferimento - Attitudine all`esercizio d`impresa. Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un`entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l`esercizio di un`attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell`eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell`avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell`eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Per la ricorrenza, quindi, di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l`attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all`esercizio dell`impresa.
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