Cassazione, sentenza 19 gennaio 2010, n. 729, sez. V civile Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - In genere - Indicazione nella giustificazione di atti istruttori - Motivazione indipendente dall`atto menzionato nella giustificazione - Allegazione dell`atto menzionato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento dell`imposta sulle successioni. L`avviso di accertamento contenente nella sua giustificazione il riferimento ad atti procedimentali propri della fase istruttoria, ma dotato di una motivazione strutturalmente indipendente da essi, è validamente notificato al contribuente anche senza l`allegazione degli atti menzionati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in tema di imposta sulle successioni, aveva ritenuto valido l`avviso di accertamento di maggior valore degli immobili, recante la menzione di un`informativa del Comune sulla classificazione urbanistica dei beni, non allegata all`atto, che però risultava autonomamente e sufficientemente motivato). Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 n. 212 art. 7. Massime precedenti Vedi: n. 18073 del 2008.
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