PAPA BENEDETTO XVI VISITA LA SINAGOGA DI ROMA
17 GENNAIO 2010    PAPA BENEDETTO XVI VISITA LA SINAGOGA DI ROMA
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravam ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE



















  Cassazione, sentenza 19 gennaio 2010, n. 729, sez. V civile
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - In genere - Indicazione nella giustificazione di atti istruttori - Motivazione indipendente dall`atto menzionato nella giustificazione - Allegazione dell`atto menzionato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento dell`imposta sulle successioni.

L`avviso di accertamento contenente nella sua giustificazione il riferimento ad atti procedimentali propri della fase istruttoria, ma dotato di una motivazione strutturalmente indipendente da essi, è validamente notificato al contribuente anche senza l`allegazione degli atti menzionati.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in tema di imposta sulle successioni, aveva ritenuto valido l`avviso di accertamento di maggior valore degli immobili, recante la menzione di un`informativa del Comune sulla classificazione urbanistica dei beni, non allegata all`atto, che però risultava autonomamente e sufficientemente motivato).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 n. 212 art. 7.
Massime precedenti Vedi: n. 18073 del 2008.












  


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