Cassazione, sentenza 7 novembre 2008, n. 26842, sez. I civile Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti. L`art. 2495 c.c., modificato dall`art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l`estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. La norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all`1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi
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