Cassazione, sentenza 24 febbraio 2009, n. 4426, sez. II civile Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell`ereditą - Modi - Espressa - Accettazione espressa - Atto pubblico o scrittura privata proveniente dal chiamato - Necessitą - Conseguenze - Sottoscrizione della relazione di notificazione di un atto giudiziario "nella qualitą di erede" - Idoneitą - Esclusione. A norma dell`art. 475 cod. civ., l`atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all`ereditą assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell`ereditą la mera circostanza che l`erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualitą" di erede. Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475. Massime precedenti Vedi: n. 5275 del 1986, n. 13384 del 2007.
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