Cassazione, sentenza 9 ottobre 2008, n. 38406, sez. III penale Reati contro la persona - In genere - Trattamento dei dati personali - Requisito per la sua liceità - Consenso dell`interessato - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie. Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso, salve le deroghe di cui all`art. 24 D.Lgs. n. 196 del 2003, solo con il consenso espresso dell`interessato sì che, in difetto di tale requisito, lo stesso integra, laddove ne sia derivato nocumento, il reato di cui all`art. 25 D.Lgs. citato. (Fattispecie di trattamento illecito ravvisato nella comunicazione, da parte di un istituto di credito, al promissario acquirente di un immobile, di dati patrimoniali relativi alla controparte contrattuale). Riferimenti normativi: Legge 30/06/2006 n. 196 artt. 23, 24 e 167. Massime precedenti Vedi: n. 1480 del 1999, n. 5728 del 2005, n. 16145 del 2008, n. 23086 del 2008.
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