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 NOTAI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PRESENTANO “LA CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO NEI RAPPORTI CON IL NOTAIO”Roma, 16 luglio 2015 – È stata present ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 11 gennaio 2010, n. 225, sez. II civile
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Disciplina transitoria - Assoggettamento a comunione legale delle famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Opposizione, entro il termine previsto dall`art. 228 della legge n. 151, relativamente ai beni acquistati dopo l`entrata in vigore della legge medesima - Beni acquistati nel periodo transitorio - Opposizione all`assoggettamento a comunione legale - Necessità. 
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la norma transitoria di cui all`art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 175 assoggetta alla disciplina della comunione legale anche le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge, potendo ciascuno dei coniugi opporsi al regime di comunione legale con una dichiarazione di volontà, da manifestarsi entro due anni da detta data, in relazione ai soli beni acquistati dopo la data medesima e, dunque, anche in relazione a quelli acquistati nel periodo durante il quale gli stessi coniugi avrebbero potuto manifestare la volontà contraria all`anzidetto assoggettamento.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 n. 151 art. 228. Massime precedenti Conformi: n. 6954 del 1997.



































  


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