DEI DIRITTI DELL UOMO E NON SOLO
 Il riconoscimento della dignitą inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertą, della gius ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 22 ottobre 2009, n. 22390, sez. II civile
Divisione - Delega delle operazioni divisionali al notaio - Vendita all`incanto - Ritardato avviso alle parti - Nullitą delle operazioni.

Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi ad un notaio l`espletamento delle operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell`art. 790, primo comma, cod. proc. civ., questi ha l`obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora in cui le operazioni devono avere inizio; la tardivitą di tale avviso, traducendosi in irregolaritą procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all`incanto, determina la nullitą di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa. 


    

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