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POLO DI ECCELLENZA DI PROMOZIONE E DELLA SOLIDARIETA` "MARIO E LUIGI STURZO"
 in Caltagirone, Contrada Russa dei Boschi

domenica 4 ottobre 2009




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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 15 settembre 2009, n. 19813, sez. I civile
Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Costituzione - Atto costitutivo - Modificazioni - Aumento del capitale - Obbligo di versamento del socio - Condizioni - Delibera assembleare - Sufficienza - Esclusione - Partecipazione del socio al voto - Rilevanza - Esclusione - Sottoscrizione della quota di aumento
- Necessità - Natura giuridica - Atto negoziale consensuale - Libertà di forma - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l`obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall`avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l`adozione di una forma particolare.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata per fatti concludenti la sottoscrizione dell`aumento di capitale di una società, essendo stato dimostrato l`avvenuto versamento di tre assegni, in adempimento della presunta sottoscrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2481 e 2697.
Massime precedenti Vedi: n. 611 del 1996, n. 22016 del 2007.



















  


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