Cassazione, sentenza 11 novembre 2009, n. 23825, sez. Unite civili Contratto preliminare - Acquisto d`immobile - Contratto preliminare privo di riferimenti circa la regolarità urbanistica - L. n. 47/1985 - Pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. - Trasferimento dell`immobile - Dichiarazione del promissario acquirente. Il contratto preliminare privo dei riferimenti circa la regolarità urbanistica dell`immobile o della dichiarazione della data di costruzione non è nullo, solo che non può dar luogo ad una pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c. posto che la sentenza non può realizzare un effetto precluso alle parti: il giudice non può trasferire un immobile non commerciabile per omesso rispetto dei requisiti di cui alla legge 47/85. La sentenza ex art. 2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che eluda la legge. Non può ritenersi coerente e rispondente alla finalità della legge 47/85 impedire al promissario acquirente la possibilità di ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso fornendo in giudizio la prova di detta regolarità urbanistica nell`ipotesi in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti e di rendere la dichiarazione di cui all`art. 40 legge 47/85. Consegue che i documenti relativi alla regolarità urbanistica o la dichiarazione circa la data della costruzione possono essere prodotti in giudizio dal promissario acquirente con conseguente pronuncia ex art. 2932 c.c. e produzione degli effetti che le parti avrebbero potuto conseguire con il definitivo.
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