Cassazione, sentenza 3 novembre 2009, n. 23297, sez. II civile Donazione - Indiretta - Negozio mezzo - "Negozium mixtum cum donatione" - Causa - Forma - Atto pubblico - Necessità - Esclusione - Fondamento. Nel " negotium mixtum cum donatione ", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell`arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale " negotium " non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l`art. 809 cod. civ., nel sancire l`applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall`art. 769 cod. civ., non richiama l`art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell`atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l`intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769, 782, 809, 1351 e 1470; Preleggi art. 12. Massime precedenti Vedi: n. 1214 del 1997, n. 5333 del 2004, n. 13337 del 2006, n. 1955 del 2007.
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