Cassazione, sentenza 11 maggio 2009, n. 10817, sez. II civile Demanio marittimo - Arenile - Ricomprensione - Sdemanializzazione tacita - Inammissibilità. - Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l`arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; in particolare, la stessa disciplina giuridica della spiaggia va riferita all`arenile, i caratteri essenziali dell`una e dell`altro derivando dal fatto di essere stati entrambi un tempo sommersi dalle acque del mare, ed essendo essi determinati, sotto l`aspetto giuridico, dalla comune destinazione agli usi pubblici marittima (accesso, approdo, tirata in secco dei natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, ecc.). - Siccome la demanialità necessaria di un bene marittimo è qualità che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti (art. 822, primo comma, cod. civ. e art. 28 cod. nav.), la natura demaniale dell`arenile permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada comunale, atteso che ciò non implica né la sdemanializzazione della restante parte, quella meno vicina al mare, né la libera occupabilità da parte dei privati. - Poiché il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, l`attitudine dell`arenile a realizzare i pubblici usi del mare, costituente presupposto della sua appartenenza al demanio marittimo, non può dirsi venuta meno per il semplice fatto che il privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti, per di più senza il permesso della competente amministrazione. - Per i beni del demanio marittimo la sdemanializzazione non può verificarsi tacitamente, ma richiede, ai sensi dell`art. 35 cod. nav., un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, di carattere costitutivo
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