Cassazione, sentenza 2 marzo 2010, n. 4933, sez. III civile Contratti in genere - Simulazione - Prova - Presunzioni - Soggetto assumente la posizione di soggetto del rapporto dissimulato - Qualifica di parte - Contratto simulato richiedente " ad substantiam " la forma scritta - Prova della simulazione per testi e per presunzioni - Inammissibilità. Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerato "parte" e non "terzo" chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all`accertamento ed all`attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1417, 2721, 2722, 2727 e 2729 . Massime precedenti Conformi: n. 2252 del 1998.
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