Cassazione, ordinanza 19 novembre 2008, n. 27523, sez. II civile Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Operazioni davanti al notaio - In genere - Ordinanza del giudice istruttore - Delega della direzione al notaio e nomina di c.t.u. - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso - Ordinanza del giudice istruttore nel giudizio divisorio - Delega al notaio per la direzione delle operazioni e nomina del c.t.u. - Natura del provvedimento - Decisorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. In tema di giudizio di divisione, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso l`ordinanza con cui il giudice istruttore, dando atto della non contestazione del diritto allo scioglimento della comunione, delega un notaio per la direzione delle relative operazioni e nomina il consulente tecnico d`ufficio, altresì ordinando la costituzione di un fondo spese, trattandosi di provvedimento privo della decisorietà ed avente chiara natura ordinatoria. Riferimenti normativi: Costituzione art. 111; Cod. Proc. Civ. art. 786. Massime precedenti Vedi: n. 12949 del 1999.
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