Cassazione, sentenza 5 marzo 2009, n. 5341, sez. III civile Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Vendita immobiliare e successiva aggiudicazione - Omessa notifica al debitore dell`ordinanza di fissazione - Nullità - Sussistenza - Fondamento. In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell`ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell`ordinanza di fissazione della vendita posto che detta omissione impedisce all`esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall`art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all`esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell`esecutato. Riferimenti normativi : Cod. Proc. Civ. artt. 495 e 569; (Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis). Massime precedenti Vedi : n. 12122 del 2003.
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