Cassazione, sentenza 2 ottobre 2008, n. 24530, sez. III civile Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall`art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Nullità dell`acquisto - Legittimazione in ordine all`azione relativa - Individuazione. L`esercizio del diritto di prelazione, di cui all`art. 8 della legge n. 590 del 26 maggio 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell`acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell`art. 1421 cod. civ., da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1418 e 1421; Cod. Proc. Civ. art. 100; Legge 26/05/1965, n. 590 art. 8. Massime precedenti Conformi: n. 4785 del 1982. Massime precedenti Vedi: n. 634 del 1990. |