Cassazione, sentenza 16 giugno 2009, n. 13968, sez. II civile Contratti in genere - Effetti del contratto - Rispetto ai terzi - Erede del venditore - Sua assimilabilità al "terzo" e conseguente applicazione dell`art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. L`erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l`opponibilità dell`acquisto di un immobile nei confronti dell`erede del venditore si sottrae alle regole dell`art. 2704 cod. civ. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l`erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa. Riferimenti normativi: cod. civ. artt. 1350 e 2704. Massime precedenti Vedi: n. 4282 del 1997.
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