Cassazione, sentenza 15 maggio 2009, n. 11328, sez. III civile Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto - Partecipazione alla gara di un solo offerente - Determinazione del prezzo di aggiudicazione - Aumento minimo - Riferimento al prezzo base fissato nell`ordinanza di vendita - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Iniziale domanda di partecipazione alla gara con offerta di un prezzo maggiore rispetto a quello base - Irrilevanza. In tema di espropriazione forzata, il sistema della vendita all`incanto postula che il prezzo di aggiudicazione sia determinato oggettivamente dalla gara, e quindi che le offerte siano formulate nel corso della stessa: pertanto, nel caso in cui l`offerta formulata in udienza dall`unico partecipante alla gara superi il prezzo base di un importo pari almeno all`aumento minimo prescritto dalle condizioni di vendita, è irrilevante, ai fini della sua efficacia, la circostanza che nell`istanza di partecipazione sia stato erroneamente indicato un prezzo base inferiore; l`offerta precedente, al cui superamento nella misura indicata dalle condizioni di vendita l`art. 581, secondo comma, cod. proc. civ. subordina l`efficacia di ulteriori offerte, è infatti quella formulata da altro offerente nel corso di una gara alla quale abbiano partecipato più concorrenti; laddove invece sia stata presentata un`unica offerta, il parametro di riferimento ai fini dell`aumento è costituito dal prezzo base fissato nelle condizioni di vendita. Riferimenti normativi : Cod. Proc. Civ. artt. 579 e 581. Massime precedenti Vedi: n. 3444 del 1962, n. 2910 del 1980.
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