Cassazione, sentenza 16 novembre 2009, n. 43731, sez. III penale Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Esecuzione di lavori in zona sottoposta a vincolo idrogeologico - Reato paesaggistico - Configurabilità - Esclusione - Reato edilizio - Configurabilità. L`esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico (art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell`art. 44 cit., come tali insuscettibili di estensione analogica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vincolo idrogeologico è altresì causa ostativa della sanatoria degli abusi edilizi). Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 181; d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 art. 44, c. 1, lett. C . Massime precedenti Conformi: n. 1590 del 1993, n. 4423 del 1997. Massime precedenti Difformi: n. 12780 del 1991
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