Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100, sez. V civile Agevolazioni tributarie - Benefici per l`acquisto della "prima casa" - Possidenza di altro immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative - Accesso alle agevolazioni - Non è preclusa. In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l`acquisto della c.d. "prima casa", l`art. 1, comma 4, alla nota II- bis , della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l`applicazione dell`aliquota ridotta dell`imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell`applicazione del beneficio, anche all`ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.
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