PREGHIERA DEL NOTAIO
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE





Cassazione, sentenza 24 giugno 2009, n. 14781, sez. II civile
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per incapacità - Legale - Atti compiuti da soggetto cui è stato nominato un tutore provvisorio - Regime - Annullabilità per incapacità legale - Esito definitivo del procedimento - Rilevanza - Vicende intermedie - Irrilevanza - Conseguenze - Prescrizione - Termine di decorrenza - Dalla data di cessazione dell`incapacità anziché da quella di compimento dell`atto.
L`atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell`atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell`annullamento decorre, ai sensi dell`art. 1442, secondo comma, cod. civ., dalla data di cessazione dell`incapacità legale e non da quella di compimento dell`atto annullabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 418, 419, 427, 428 e 1442 c. 2.
Massime precedenti Vedi: n. 5248 del 1983, n. 2725 del 1993.



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