Cassazione, sentenza 18 giugno 2009, n. 25469, sez. V penale Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Falsa attestazione, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non avere subito condanne penali - Integrazione del reato di cui all`art. 483 cod. pen. Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subìto condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l`inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell`atto, escludendo perciò stesso l`innocuità del falso. Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483. Massime precedenti Vedi: n. 42291 del 2006, n. 7664 del 2007, n. 39317 del 2007, n. 43919 del 2007, n. 3564 del 2008. |