DEI DIRITTI DELL UOMO E NON SOLO
 Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della gius ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE




















Cassazione, sentenza 6 novembre 2008, n. 26746, sez. II civile 
Donazione - Indiretta - Negozio mezzo - In genere - Donazione di danaro - Successivo impiego per acquisto immobiliare - Natura del negozio - Donazione indiretta di immobile - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d`immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell`acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell`importo all`alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante.
(Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769, 782 e 809.
Massime precedenti Vedi: n. 5310 del 1998, n. 12563 del 2000.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 9282 del 1992.

 

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