Cassazione, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1557, sez. II civile Divisione - Divisione giudiziale - Litisconsorzio necessario - Attribuzione per testamento del solo usufrutto - Qualitą di erede - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di divisione tra coeredi - Litisconsorzio necessario nei confronti dell`usufruttuario - Esclusione. Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede " in universum ius " del defunto e, pertanto, non acquista la qualitą di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi. Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 102, 713 e 981. Massime precedenti Vedi: n. 27412 del 2005.
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