COMMENTI A GIURISPRUDENZA
COMMENTO DEL PROF. GIUSEPPE PALAZZOLO a Sentenza Cass. Civ. 1 febbraio 2010, n. 2313, Sezione Seconda civile, Pres. Rovelli, Rel. D’Ascola.   
 
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 5 marzo 2010, n. 5440, sez. II civile
Notaio - Attestazione notarile - Prove processuali - Prove anomala - Prove atipiche.

Pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice, la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, deve tuttavia escludersi che le prove c.d. "atipiche" possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali.
L`attestazione notarile, prodotta a guisa di "interpretazione autentica" di un atto pubblico rogato circa un decennio prima, più che una prova atipica, rappresenta una prova anomala, non integrando un atto pubblico, nel quale soltanto avrebbe potuto recepirsi e darsi atto, con le garanzie formali di legge, della volontà negoziale esternata dalle parti, le sole che avrebbero potuto chiarire, in eventuali e successivi atti bilaterali, l`effettivo oggetto di quello precedente, ove il relativo contenuto ne fosse risultato ambiguo o dar luogo a revisione dei precedenti patti. L`interpretazione autentica di un atto di autonomia privata, invero, non può provenire se non dalle medesime che abbiano posto in essere la manifestazione volitiva, produttiva degli effetti giuridici previsti dall`ordinamento, e non anche da parte di diversi soggetti, quand`anche si tratti di pubblico ufficiale che abbia rogato l`atto, il cui compito di interpretare e tradurre in termini giuridico - formali detta volontà non può essere svolto a posteriori, ma, deve tradursi, nell`immediatezza della relativa manifestazione alla propria presenza, nella fedele rappresentazione del contenuto della stessa, rendendone edotti i dichiaranti prima della relativa sottoscrizione.
Deve essere, dunque, esclusa la natura di atto pubblico, riconducibile alla nozione di cui all`art. 2699 c.c. della relazione de qua, che non può neppure costituire una scrittura proveniente da terzo, liberamente valutabile dal giudice, essendo la stessa redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte, l`attestazione si risolve in una sorta di testimonianza scritta, inammissibile, sia perché contenente sostanziali giudizi deduttivi del dichiarante e non fatti obiettivi dal medesimo appresi, sia perché riferisce, contro il divieto di cui all`art. 2722 c.c., di assunti patti aggiunti contemporanei non risultanti, ma anzi contrari al contenuto di un documento (atto di divisione, menzionante un unico cortile comune, con il quale confina l`immobile attribuito all`attrice), sia perché fornita senza le garanzie del contraddittorio, di cui all`art. 244 c.c. e segg., che nella specie risulterebbero eluse.
(Nel caso di specie la corte territoriale perveniva sulla scorta di una perizia stragiudiziale di parte, prodotta fin dal grado precedente, e di una dichiarazione, prodotta in secondo grado, rilasciata dallo stesso notaio che aveva rogato l`atto pubblico del 1992, dall`una e dall`altra parte richiamato, dalle quali desumeva che a servizio di uno stabile vi erano due distinti cortili, uno dei quali soltanto era rimasto in comune, mentre l`altro, pur confinante con quello, era di proprietà esclusiva all`attrice, costituendo parte integrante della particella catastale contrassegnante l`immobile alla medesima attribuito).

  

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