Nuova Sede Consiglio Notarile di Enna
Sabato, 25 ottobre 2008
Emozionatissima la Presidente Not. Graziella Fiorenza ha inaugurato la nuova sede del Consiglio Notarile alla presenza del Sindaco di Enna Gaspare A ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE

Cassazione, sentenza 5 maggio 2009, n. 10356, sez. II civile
Donazione - Di cosa altrui - Nullità - Sussistenza - Titolo idoneo all`usucapione abbreviata - Possibilità -Limiti.
- La nullità della donazione con cui il donante dispone di un diritto altrui, intendendo produrre un effetto traslativo immediato, sebbene non sia espressamente comminata da alcuna norma, si ricava dalla disciplina complessiva della donazione. L`art. 769 cod. civ. stabilisce la regola dell`attualità dello spoglio, tratto caratterizzante della donazione con effetti reali immediati, che implica il requisito dell`appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto. Inoltre, il microsistema della donazione, al fine di inibire liberalità anticipate, reca un principio settoriale che prevede, all`art. 771, primo comma, cod. civ., la nullità della donazione di beni futuri. L`esigenza, che ne è alla base, di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l`impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, accomuna futurità ed altruità, sicché l`istanza protettiva disvelata dalla norma citata impone di ritenere che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima ancora che il loro oggetto antri a comporre il patrimonio del donante.
- La provenienza dell`attribuzione dal non legittimato, se intacca la validità della donazione (non consentendo ad essa, per questa sola ragione, di adempiere concretamente la funzione traslativa del tipo al quale appartiene), non inficia la sua astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fattispecie acquisitiva a non domino. La donazione di cosa altrui, quando conformata in termini di atto di alienazione, stante l`ignoranza delle parti circa l`alienità della res donata, è suscettibile di fungere da titulus adquirendi ai fini dell`usucapione abbreviata ai sensi dell`art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l`acquisto del diritto si sarebbe senz`altro 


 

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