Cassazione, sentenza 21 novembre 2008, n. 27824, sez. II civile Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento per atto notarile - Pubblico - Sottoscrizioni - Mancanza - Impedimento a sottoscrivere - Dichiarazione del testatore - Effettività dell`impedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità del testamento - Fattispecie in materia di falsa dichiarazione di analfabetismo. Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell`art. 603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell`atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato la natura mendace della dichiarazione del testatore di essere analfabetica ed aveva ritenuto nullo il testamento per difetto di sottoscrizione). Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 603 e 606. Massime precedenti Conformi: n. 1809 del 1969, n. 10605 del 1990. Massime precedenti Vedi: n. 9674 del 1996.
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