Cassazione, sentenza 28 agosto 2008, n. 21786, sez. II civile Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Disciplina transitoria - Famiglia unita in matrimonio anteriormente all`entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Convenzione ricomprendente nella comunione legale anche i beni acquistati prima del matrimonio - Estraneità all`art. 228 della legge n. 151 del 1975 - Natura - Comunione convenzionale - Validità - Sussistenza - Fondamento. I coniugi uniti in matrimonio prima dell`entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall`art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall`art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltà che solo arbitariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite). Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 159 e 210; Legge 19/05/1975, n. 151 art. 228. Massime precedenti Vedi: n. 3481 del 1996, n. 1973 del 2000. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 77 del 1999. |