Cassazione, sentenza 1° marzo 2010, n. 4865, sez. I civile Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento dei soci - Recesso del socio prima del fallimento - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Pubblicità ex art. 2290, secondo comma, cod. civ. - Necessità - Modalità - Mutamento della ragione sociale - Inidoneità. Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Recesso del socio - Recesso del socio prima del fallimento - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Pubblicità ex art. 2290, secondo comma, cod. civ. - Necessità - Modalità - Mutamento della ragione sociale - Inidoneità. Il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell`art. 2290, secondo comma, cod. civ., non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell`ambito societario; conseguentemente, il recesso non adeguatamente pubblicizzato non è idoneo ad escludere l`estensione del fallimento al socio ai sensi dell`art. 147 della legge fall., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto. In particolare, non costituisce mezzo idoneo a portare il predetto recesso a conoscenza dei terzi il mero mutamento della ragione sociale della società di persone, con la eliminazione da essa del nome del socio receduto, potendo tale mutamento giustificarsi con altre ragioni. Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290; Regio Decr. 16/03/1942 n. 267 artt. 10 e 147 . Massime precedenti Conformi: n. 14962 del 2004, n. 19304 del 2006. |