A Nicosia Convegno del Rotary sulla Riforma della Giustizia
Il Presidente del R.C. di Nicosia Avv. A. Lo Bianco ed il Guardasigilli on.le A. Alfano  



Il Rotary Club di Nicosia ha organizzato lunedi’ 4 ...
vai al dettaglio della sezione
GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


  Cassazione, sentenza 30 settembre 2009, n. 20998, sez. II civile
Vendita - Cose future - In genere - Contratto a formazione progressiva - Esclusione - Contratto definitivo di vendita obbligatoria - Sussistenza - Obblighi del venditore - Portata - Mancata consegna della cosa nel termine pattuito - Conseguenze - "Perpetuatio obligationis" - Sussistenza.

La vendita di cosa futura non consiste in un contratto a formazione progressiva non ancora completo di tutti i suoi elementi, i cui effetti siano destinati a prodursi in un momento successivo a quello in cui la cosa venga ad esistenza, bensì costituisce un negozio perfetto " ab origine ", con contenuto ed effetti obbligatori, di cui il principale per il venditore è quello di osservare un comportamento necessario perché la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che la mancata consegna della cosa stessa (nella specie, bene immobile) nel termine contrattualmente stabilito determina a carico del venditore l`insorgere del rischio per il ritardo nell`adempimento (c.d. " perpetuatio obligationis ", ex art. 1721 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1221, 1472 e 1476.
Massime precedenti Vedi: n. 1069 del 1981, n. 11840 del 1991, n. 9374 del 2006.



















 


68











Copyright 2008 notaiofilippoferrara.it                - Sito sviluppato da Emanuele Gennuso e Gianluca Fagone - Privacy | Area riservata