Cassazione, sentenza 30 settembre 2009, n. 20998, sez. II civile Vendita - Cose future - In genere - Contratto a formazione progressiva - Esclusione - Contratto definitivo di vendita obbligatoria - Sussistenza - Obblighi del venditore - Portata - Mancata consegna della cosa nel termine pattuito - Conseguenze - "Perpetuatio obligationis" - Sussistenza. La vendita di cosa futura non consiste in un contratto a formazione progressiva non ancora completo di tutti i suoi elementi, i cui effetti siano destinati a prodursi in un momento successivo a quello in cui la cosa venga ad esistenza, bensì costituisce un negozio perfetto " ab origine ", con contenuto ed effetti obbligatori, di cui il principale per il venditore è quello di osservare un comportamento necessario perché la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che la mancata consegna della cosa stessa (nella specie, bene immobile) nel termine contrattualmente stabilito determina a carico del venditore l`insorgere del rischio per il ritardo nell`adempimento (c.d. " perpetuatio obligationis ", ex art. 1721 cod. civ.). Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1221, 1472 e 1476. Massime precedenti Vedi: n. 1069 del 1981, n. 11840 del 1991, n. 9374 del 2006.
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