SEMINARIO SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L`AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: TRE ANNI DOPO
Caltagirone 23 giugno 2007



La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE























Cassazione, sentenza 8 marzo 2010, n. 9170, sez. III penale
Edilizia - Costruzione edilizia - Esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o loro prosecuzione nonostante l`ordine di sospensione - Confisca del manufatto abusivo - Illegittimità.

Non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato previsto dall`art. 44, comma primo, lett. b), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o prosecuzione degli stessi nonostante l`ordine di sospensione), in quanto la stessa è incompatibile con l`ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all`accertamento del predetto illecito.
(In motivazione la Corte ha precisato che, ove tale ultima statuizione sia stata omessa, al giudice dell`esecuzione è inibito ordinare la demolizione).
Riferimenti normativi: d.p.r. 06/06/2001 n. 380 art. 31 c. 9 e art. 44 c. 1 lett. B; Cod. Pen. art. 240; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 .
Massime precedenti Conformi: n. 13624 del 1980, n. 6983 del 1984, n. 4089 del 2002, n. 4965 del 2008.
Massime precedenti Vedi: n. 12059 del 1976, n. 104 del 1995.












  


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