Corte Costituzionale, ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334 Sanità pubblica - Diritti fondamentali della persona - Malato in stato vegetativo permanente - Interruzione del trattamento vitale (alimentazione con sondino nasogastrico) - Caso "Englaro". La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell`art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti dei provvedimenti presi dalla Corte di Cassazione e della Corte di appello di Milano sul caso "Englaro". A sostegno di tale decisione i Giudici costituzionali hanno - tra l`altro - affermato che, per costante giurisprudenza, l`ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell`ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali. Nella specie non è stata ravvisata la presenza di indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati - aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie - come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l`esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare e che può, dunque, in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti. (Per maggiore chiarezza, si elencano di seguito i provvedimenti esaminati dalla Corte Costituzionale: la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile n. 21748, datata 4-16 ottobre del 2007, con la quale è stato affermato il principio di diritto della concedibilità dell`autorizzazione: a) "quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche sia pur flebile recupero della coscienza e di un ritorno alla percezione del mondo esterno; b) sempre che tale istanza sia espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l`idea stessa di dignità della persona"; il decreto della Corte di appello di Milano, Sez. I civile, datata 25 giugno 2008 - in qualità di giudice del rinvio - emesso nell`ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 88/2008, con il quale sono state richiamate, ha condiviso e rese operative le determinazioni di cui alla predetta sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civile.).
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