Cassazione, sentenza 12 marzo 2010, n. 6142, sez. II civile Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere - Facoltà concessa anche nei confronti dell`erede del coerede - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 29, 30 e 31 Cost. - Manifesta infondatezza. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell`art. 732 cod. civ., prospettata in riferimento agli artt. 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui consente al coerede di esperire il retratto successorio anche nei confronti dell`erede del coerede. La finalità del diritto di prelazione e di retratto, infatti, è quella di assicurare la persistenza e l`eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori, facilitando la formazione delle porzioni ed impedendo che nei rapporti tra coeredi si inseriscano estranei, tali dovendosi ritenere quelli che non sono compartecipi della comunione ereditaria; è pertanto da escludere che l`art. 732 cod. civ. abbia tra le sue finalità quella di tutelare la famiglia come intesa dai citati parametri costituzionali. Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732; Costituzione artt. 29, 30 e 31. Massime precedenti Vedi: n. 11551 del 1992, n. 981 del 2000, n. 15540 del 2000.
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