Cassazione, sentenza 28 dicembre 2009, n. 27398, sez. II civile Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell`alloggio - Alienazione - Divieto ex art. 1, comma 20, della legge n. 560 del 1993 - Violazione - Effetti - Nullità del contratto nei confronti sia dell`ente gestore che dei contraenti - Acquirenti familiari dell`assegnatario - Irrilevanza - Fondamento. In tema di edilizia residenziale e pubblica, il divieto di alienazione, di cui all`art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, determina la nullità per impossibilità giuridica dell`oggetto del contratto sia nei confronti dell`ente gestore dell`alloggio che delle parti contraenti, anche nel caso in cui gli acquirenti siano familiari conviventi con l`assegnatario, trattandosi di divieto assoluto e disciplinato da norma imperativa, che non prevede al riguardo eccezioni o deroghe o limitazioni e che persegue il fine di impedire gli atti speculativi e di garantire il conseguimento dello scopo proprio della destinazione di tali alloggi al soddisfacimento dell`interesse all`abitazione degli assegnatari provvisti dei prescritti requisiti. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1346 e 1418; Legge 24/12/1993 n. 560. |