UZBEKISTAN 2013
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE



















Cassazione , sentenza 15 aprile 2009, n. 8941, sez. II civile)
Testamento - Condizione - Di matrimonio - Illiceità - Coazione di diritti fondamentali - Sussistenza.

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l`efficacia della stessa alla circostanza che l`istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell`art. 634 cod. civ. in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 della Costituzione. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria. 
 


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