Dallo Statuto della Cassa Nazionale del Notariato
La «Cassa Nazionale del Notariato» è una associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, così trasformata in base all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, di attuazione dell’articolo 1, comma 33, lettera a), n. 4 della legge 27 dicembre 1993 n. 537. La Cassa Nazionale del Notariato svolge le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai, per la quale fu originariamente istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239. La Cassa Nazionale del Notariato, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di mutua assistenza. I compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti sono: a) la corresponsione, a favore del Notaio che cessa dall’esercizio, del trattamento di quiescenza: - ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età; - speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all’esercizio della professione notarile o di attività istituzionali ad essa inerenti; b) la corresponsione del trattamento di quiescenza riversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del Notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; c) la liquidazione dell’indennità di cessazione a favore del Notaio che cessa dall’esercizio, quando lo stesso abbia diritto a pensione, ovvero del coniuge o dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, in mancanza, secondo le norme della successione legittima o testamentaria; d) la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato.
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