Cassazione, sentenza 15 giugno 2009, n. 24647, sez. III penale Edilizia - Abuso edilizio - Condono - Area vincolata paesaggisticamente - Vincolo di in edificabilità relativa - Sanatoria - Esclusione. In materia edilizia le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26, 27, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell`Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell`autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei suddetti vincoli, anche tenuto conto dei recenti interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 54 del 2009; ord. n. 150 del 2009) in cui si è stabilito che la condonabilità delle opere realizzate in area vincolata è esclusa non soltanto se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche nel caso in cui l`area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa.
|