Cassazione, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22755, sez. Unite civili Comunione legale tra coniugi - Esclusione dalla comunione legale di beni acquistati durante il matrimonio - Beni di uso personale di ciascun coniuge - Immobile destinato all`attività professionale di un coniuge - Intervento in atto del coniuge non acquirente - Natura della dichiarazione del coniuge non acquirente intervenuto nell`atto di acquisto. La dichiarazione del coniuge non acquirente prevista dall`art. 179, comma 2, c.c. ha natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione d`intenti. Infatti una dichiarazione d`intenti può essere più o meno sincera o affidabile, ma non è un`attestazione di fatti, predicabile di verità o di falsità; e quindi, secondo quanto prevede l`art. 2730 c.c., non può avere funzione di confessione. L`art. 179, comma 2, c.c. condiziona comunque l`effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene e attribuisce all`intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di tale limitazione, ove effettivamente già esistenti, quando assuma il significato di un`attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l`effettività di tale destinazione a determinarne l`esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione d`intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione. La natura personale del bene non è sufficiente ad escludere di per sé l`esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l`intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione.
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