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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE

Cassazione, sentenza 26 febbraio 2009, n. 4677, sez. II civile
Contratti in genere - Contratto stipulato dall`incapace naturale - Art. 428 c.c. - Annullamento del contratto - Prova dell`incapacità.

Per l`annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti, ai sensi dell`art. 428, comma 2, c.c., il presupposto necessario è costituito dalla malafede dell`altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all`incapace o dalla natura e qualità del contratto. Il grave pregiudizio, quindi, a differenza della ipotesi di cui all`art. 428, comma 1, c.c. non è richiesto per l`annullamento dei contratti ma costituisce solo uno degli indizi rivelatori del(l`unico) requisito essenziale costituito dalla mala fede dell`altro contraente e che consiste nella consapevolezza - o, addirittura, delle conoscenza - che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell`altro.
La prova dell`incapacità, sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e precisa ed il relativo apprezzamento, riservato al Giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione al riguardo è esente da vizi logici o da errori di diritto. Così come si risolve in una indagine di fatto, che rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove siano sorretta da motivazione adeguata e logicamente corretta, l`accertamento circa la sussistenza sia del pregiudizio - che degli altri indici rivelatori della malafede e, quindi, sull`esistenza della malafede stessa.
(Nella caso di specie trattasi di un contratto asseritamente stipulato da persona incapace di intendere e di volere, al quale va applicata la previsione di cui all`art. 428 c.c., comma 2).

 

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