Cassazione, sentenza 13 novembre 2009, n. 24037, sez. III civile Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - In genere - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Applicazione dell`art. 2495 cod. civ., come modificato dall`art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Ammissibilità - Retroattività - Sussistenza - Fondamento. In tema di società, il nuovo testo dell`art. 2495 cod. civ., introdotto dall`art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l`estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all`entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2291, 2312 e 2495; Legge 17/01/2003 n. 6 art. 4. Massime precedenti Conformi: n. 25192 del 2008. Massime precedenti Difformi: n. 4652 del 2006, n. 12114 del 2006, n. 646 del 2007.
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