Cassazione, sentenza 27 ottobre 2008, n. 25845, sez. II civile Successioni ereditarie - Testamento olografo - Sottoscrizione in epoca antecedente o successiva a quella di redazione della scheda testamentaria - Validità - Condizioni. Ai fini della validità del testamento olografo non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione degli elementi che ne costituiscono la struttura, potendo questo, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale, essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente. La norma dell`art. 602 c.c. stabilisce che esso debba essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non anche che la sottoscrizione debba avvenire contestualmente alla stesura dell`atto di ultima volontà, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione. Parimenti, nessun effetto invalidante può ricondursi all`eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché solo in tal modo esse sono sicura espressione della volontà testamentaria.
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