Cassazione, sentenza 29 ottobre 2008, n. 25984, sez. I civile Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra i coniugi - Comunione legale - Amministrazione - Atti compiuti senza il necessario consenso - Annullabilità - Compravendita immobiliare conclusa per atto pubblico - Scrittura privata integrativa con previsione di un prezzo maggiore e di diverse modalità di pagamento - Sua sottoscrizione solo da un coniuge - Validità ed efficacia - Soggezione all`annullamento ex art. 184 cod. civ. - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Fallimento dell`acquirente - Opponibilità dell`atto al curatore - Sussistenza - Fondamento. Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto di compravendita - Inadempimento dell`acquirente - Risoluzione del contratto - Sopravvenuto fallimento dell`acquirente - Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento - Condizione - Trascrizione della domanda giudiziale prima della sentenza dichiarativa di fallimento - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. In tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili ad essa appartenenti, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell`altro ovverosia in violazione della regola dell`amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell`annullamento ai sensi dell`art. 184 cod. civ., in forza dell`azione proponibile dal coniuge entro i termini previsti dalla stessa norma; tale principio vale, a maggior ragione, nell`ipotesi in cui il trasferimento del bene,come nella specie, è già avvenuto per atto pubblico sottoscritto da tutte le parti e la scrittura privata, sottoscritta solo da un coniuge, si sia limitata a prevedere un diverso e maggiore prezzo ed una diversa modalità di pagamento, ciò escludendo la sua natura di atto di disposizione o di straordinaria amministrazione ed invero ricorrendo l`applicabilità della regola dell`amministrazione disgiunta ai sensi dell`art. 180, primo comma, cod. civ. In caso di fallimento del coniuge acquirente e nel giudizio nel quale il curatore resista alla domanda di risoluzione del contratto, l`organo concorsuale subentra in una complessiva posizione contrattuale rinvenuta nel patrimonio del fallito, senza perciò essere terzo rispetto alle parti originarie e dunque essendo a lui opponibile la predetta scrittura, in quanto anteriore al fallimento, secondo le comuni regole di efficacia sopra descritte, senza che possa attribuirsi rilevanza alla mancanza delle condizioni richieste dall`art. 2704 cod. civ. ai fini della certezza della data. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 180, 184 e 2704. Massime precedenti Conformi: n. 1252 del 1995. |