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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 25 luglio 2008, n. 20428, sez. III civile (Conf.)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto - Vendita del fondo compiuta senza l`osservanza delle norme sul diritto di prelazione - Nullità - Insussistenza - Rimedio dell`esercizio del riscatto - Esperimento implicito di altre azioni (di nullità, inefficacia o simulazione) - Esclusione - Fondamento.
  La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l`art. 1418, primo comma, cod. civ., con l`inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all`interprete di accertare se il legislatore, anche in caso di inosservanza del precetto, abbia del pari consentito la validità del negozio, predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma. Pertanto, la vendita di un fondo, compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è nulla, né ai sensi dell`art. 1418 cod. civ. né ai sensi dell`art. 1344 cod. civ., comportando quella violazione non l`invalidità della vendita bensì l`eventuale esercizio del diritto di riscatto del fondo che, se controverso, instaura un giudizio di accertamento circa l`appartenenza del diritto di proprietà dell`immobile e può produrre la sostituzione "ex tunc" del titolare pretermesso nella stessa posizione del terzo acquirente nel negozio concluso. Ne consegue che l`eventuale esperimento di altre azioni - di nullità, inefficacia o simulazione del contratto di vendita in violazione di quel diritto -, pur potendo essere contemporaneo, se funzionalmente collegate all`esercizio del diritto di riscatto, non è tuttavia implicito nell`esperimento dell`azione posta a tutela del diritto di riscatto e, quindi, per poter procedere al relativo esame deve, comunque, essere stato rispettato il principio della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1344 e 1418; Legge 26/05/1965, n. 590 art. 8; Legge 14/08/1971, n. 817 art. 7.
Massime precedenti Vedi: n. 10274 del 1994, n. 8236 del 2003, n. 12934 del 2007.





















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