Cassazione, sentenza 5 dicembre 2008, n. 28836, sez. I civile Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell`attivo - Vendita di immobili - Modalità - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento della società e dei soci - Art. 147 della l. fall. - Applicabilità - Condizioni - Riferibilità alle società di capitali - Esclusione - Fondamento. In tema di liquidazione dell`attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell`art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, purché sia esplicitato un coerente criterio idoneo a sorreggere l`esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori - risolvendosi il suo difetto in una violazione di legge; il giudizio deve pertanto riguardare la inadeguatezza del prezzo offerto in sede di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto, per essere il primo notevolmente inferiore al secondo, ciò implicando non una mera comparazione tra prezzo offerto e ipotetico astratto valore del bene (nella specie, desunto solo da una nuova perizia), bensì la constatata esistenza di elementi idonei a far seriamente ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto (quali nuove offerte di acquisto, indebite interferenze, modalità di attuazione della vendita precedente). Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 108) Massime precedenti Vedi: n. 15493 del 2004, n. 16994 del 2004, n. 11565 del 2008. |