A Carvaccata di Vistiamari
A Geraci Siculo, domenica 17 luglio 2011, si è ripetuta la settennale manifestazione dei pastori geracesi in onore del Santissimo Sacramento.
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 28 dicembre 2009, n. 27395, sez. II civile
Testamenti - Testamento olografo - Redazione di due originali - Distruzione di un solo originale - Conseguenze - Presunzione di revoca del testamento - Applicabilità dell`art. 684 c.c.

La distruzione di uno solo di due originali di un testamento olografo, comportando la permanenza di un originale non distrutto della scheda testamentaria, da luogo ad una fattispecie che non può essere ricondotta nell`ambito di operatività dell`art. 684 c.c.; tale norma, infatti, conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l`intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell`esistenza stessa del documento in cui è contenuto il testamento olografo; in altri termini il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione della scheda testamentaria quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volontà testamentaria, documento che, come già ritenuto da questa Corte, costituisce la forma insostituibile del negozio testamentario (vedi a tale ultimo riguardo Cass. 15.7.1965 n. 1524). Nel caso in esame, invece, che prevede la sussistenza dell`altro originale non distrutto del testamento olografo, manca il presupposto stesso della presunzione di revoca, ovvero il venir meno dei due documenti in originale entrambi rappresentativi, indipendentemente l`uno dall`altro, della volontà testamentaria, infatti se, come si è in precedenza affermato, la presunzione di revoca prevista dall`art. 684 c.c. per effetto della distruzione del testamento riguarda, oltre che l`imputabilità di essa al testatore, anche la sua intenzione di revocare quest`ultimo distruggendolo, è evidente che nel caso di due originali dello stesso testamento tale presunzione non può normalmente operare, essendo il testatore ben consapevole dell`esistenza dell`altro originale della scheda testamentaria, cosicché la distruzione di uno soltanto degli originali non può di per sé configurare un comportamento inequivocabile in proposito, posto che tale distruzione può verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca, come quando ad esempio il testatore abbia in un secondo tempo considerato inutile lasciare integro uno dei due originali per aver ritenuto l`altro originale di per sé sufficiente a racchiudere la propria volontà testamentaria.



















  


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