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Caltagirone 17 aprile 2004

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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE



















Cassazione, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38801, sez. II penale
Reati contro il patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - In genere - Occupazione abusiva alloggio di proprietà di ente territoriale - Art. 633 cod. pen. - Violazione amministrativa ex art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977 - Rapporto di specialità - Esclusione - Fattispecie.
Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell`art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all`art. 633 cod. pen. e l`illecito amministrativo previsto dall`art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l`occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L`illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l`inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall`arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari.
(Nella fattispecie, la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, posto che l`elemento psicologico del reato ex art. 633 cod. pen. consiste nel dolo specifico di ottenere un qualsiasi profitto, quanto eccepito dal ricorrente circa l`intenzione di regolarizzare con l`Ente proprietario dell`immobile la posizione di illegalità incriminata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. artt. 15 e 633; Legge 08/08/1977 n. 513 art. 26; Legge 24/11/1981 n. 689 art. 9.
Massime precedenti Conformi: n. 26972 del 2000. 

 


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