Cassazione, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22794, sez. III civile
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto - Vendita delegata a notaio - Omessa notifica dell`avviso di vendita da parte del professionista delegato - Rimedio esperibile - Opposizione contro l`ordinanza di delega delle operazioni - Necessità - Fondamento - Reclamo al giudice dell`esecuzione avverso l`omissione del notaio - Inammissibilità. In materia di vendita con incanto delegata dal giudice dell`esecuzione al notaio, ai sensi dell`art. 591-bis cod. proc. civ., l`omessa notifica dell`avviso di vendita può essere fatta valere soltanto con l`opposizione contro l`ordinanza di delega al predetto professionista, spettando al giudice e non al delegato inserire nel provvedimento le indicazioni relative alla data dell`incanto; ne consegue che il reclamo al giudice dell`esecuzione avverso gli atti del notaio dev`essere dichiarato inammissibile. Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 495, 576, 591 bis e 617.
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