Cassazione, sentenza 4 maggio 2010, n. 10734, sez. II civile Matrimonio - Matrimonio canonico - Trascrizione del matrimonio canonico dopo la morte di uno dei coniugi - Legittimazione all`impugnazione del matrimonio da parte di terzi. Donazione condizionata (alla trascrizione del matrimonio canonico) - Morte del donante - Perfezionamento della donazione. Fermo restando che, ai fini dell`individuazione dell`interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta per la legittimazione all`impugnazione del matrimonio da parte di terzi, non possono adottarsi i più ampi criteri operanti con riguardo alla legittimazione all`azione di nullità del contratto ai sensi dell`art. 1421 c.c., gli eredi necessari pretermessi sono titolari di una posizione soggettiva che li legittima alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio canonico del de cuius se ed in quanto da esso derivi un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere. (Nel caso di specie la Corte di merito aveva affermato che la sussistenza in capo ai figli del de cuius di quell`interesse immediato che legittima gli eredi ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio canonico sarebbe stato da ravvisare con riguardo alla specifica previsione contenuta nell`atto di donazione, da parte dello stesso de cuius alla moglie, di un immobile, rispetto alla quale la trascrizione del matrimonio rilevava quale evento condizionante la efficacia della donazione medesima: sicché dall`acquisizione o meno dello status di coniuge da parte della donna sarebbe potuto dipendere l`ingresso di tale bene nell`asse ereditario).
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